Si comunica che dal 19 gennaio 2024, giorno successivo alla firma definitiva del nuovo CCNL Scuola, sono in vigore delle importanti novità in merito alle seguenti questioni:
- Permessi retribuiti: Il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività ha diritto a tre giorni di permesso retribuito, documentabili tramite autocertificazione. Per il personale ATA, tali permessi possono essere fruiti anche ad ore.
- Congedi: Si introducono congedi obbligatori di paternità, estendendo il periodo di congedo parentale senza riduzione delle ferie. Si riconosce il diritto di partecipazione alle procedure di mobilità per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver di familiare disabile.
- Contratti a tempo determinato: Si ampliano le possibilità per il personale docente e ATA di accettare supplenze annuali su posti diversi, favorendo la flessibilità.
- Formazione per docenti: La partecipazione alle attività di formazione è considerata servizio, con la possibilità di usufruire di cinque giorni di esonero dal servizio e sostituzione.
Si comunica al personale docente in servizio che, dal 12 febbraio 2024, tutte le domande di assenza dovranno essere inoltrate esclusivamente, tramite PC, dal portale ARGO (https://www.portaleargo.it/) dall’applicativo Registro elettronico didUP (sezione Servizi Personale) o dall’applicativo ScuolaNext (sezione Richieste Assenza Personale Web).
Le domande di assenza, permesso e congedo devono essere inoltrate osservando il rispetto dei tempi previsti (almeno tre giorni prima), ad esclusione delle richieste di assenza per malattia (se non programmata), dei permessi per assistenza a persona disabile (Legge 104) e del congedo parentale. Nel caso di assenza anche non programmata il personale docente è tenuto a comunicarla telefonicamente entro le ore 8, all’ufficio di Segreteria e al responsabile di plesso. Subito dopo dovrà procedere ad inviare la richiesta dal portale di ARGO. Si chiarisce che l’ufficio di Segreteria non è autorizzato a ricevere domande in formato cartaceo e che le domande di congedo, ove previsto, dovranno essere documentate. Nel caso di assenza per motivi di salute, contestualmente alla comunicazione e comunque non oltre i due giorni successivi dall’inizio della stessa, dovrà essere comunicato il numero di certificato medico attribuito dall’INPS o trasmessa copia del certificato rilasciato dal medico curante. Le assenze non formalizzate nei tempi e nei modi previsti saranno considerate assenze ingiustificate. Si chiede alle SS. LL una rigorosa osservanza della procedura e della tempistica per garantire un’adeguata sostituzione del personale assente.
In allegato Guida Richieste Domande Di Assenza.